Art. 14.

      1. L'articolo 65 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 65. (Obbligo di trasmissione di dati). - 1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, devono trasmettere annualmente al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente azienda sanitaria locale, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

          a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

          b) la quantità e la qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e di prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

          c) la quantità e la qualità dei prodotti e delle specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

          d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre».